Art. 4.

      1. Se la Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro ricade durante un giorno festivo o prefestivo, essa è celebrata il primo giorno successivo lavorativo utile.
      2. La Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.